BASILEA II
Con il termine di Basilea II si fa generalmente riferimento ad un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti.
La relativa disciplina, contenuta nella Capital Requirements Directive (CRD), quale fondamento per l’introduzione della normativa di Basilea II nell’Unione Europea, è stata recepita da Banca d’Italia con la circolare n. 263/2006, che è entrata in vigore all’inizio del 2007.
In virtù di tali norme, le banche dei paesi aderenti devono classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, utilizzando apposite procedure di rating. Inoltre, devono accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, secondo la logica che ad un maggior rischio devono corrispondere maggiori accantonamenti.
La citata circolare n. 263/2006, emanata da Banca d’Italia, disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell’attività di supervisione della Banca d’Italia stessa per assicurare la stabilità del sistema bancario. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione dei cosiddetti tre pilastri:
1. Requisiti patrimoniali minimi;
2. Controllo prudenziale;
3. Disciplina di mercato.
Primo Pilastro (requisiti patrimoniali minimi)
Il Primo Pilastro prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi) e, allo stesso tempo, permette l’utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi.
Secondo Pilastro (controllo prudenziale)
Il Secondo Pilastro promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza nazionali chiamate a dare un giudizio sull’adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca. In particolare, prevede il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio.
Terzo Pilastro (disciplina di mercato)
Il Terzo Pilastro introduce l’obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sull’adeguatezza patrimoniale dell’intermediario, sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.
In ottemperanza alle norme di Terzo Pilastro si rende quindi disponibile il Risk Report sulla situazione al 31 dicembre 2008, destinato al mercato, che fornisce: (i) informazioni qualitative (descrizione delle strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi); (ii) informazioni quantitative (consistenza patrimoniale, rischi ed effetto delle politiche di CRM applicate).


