Novità

Affluenza record all'Assemblea Ordinaria dei Soci 2010

Eccezionale affluenza all'Assemblea Ordinaria tenutasi lo scorso 2 maggio al Teatro Salieri di Legnago: quasi 650 Soci hanno inteso manifestare, con la loro presenza, l'apprezzamento per l'attività svolta dalla Banca.

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Assemblea Ordinaria dei Soci 2010

E' convocata per le ore 10.00 di domenica 2 maggio presso il Teatro Salieri di Legnago l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Banca Veneta 1896.

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Musifestival Pianura Veneta 2010

Prende avvio il prossimo 26 marzo presso il Castello di Arquà Polesine (RO) la rassegna musicale ideata e realizzata dall'Orchestra Filarmonica Veneta e sostenuta da Banca Veneta 1896, denomitata Musifestival Pianura Veneta 2010.

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Apre la Sede Staccata di Ferrara

Nel cuore di Ferrara è operativa la nuova Sede Staccata di Banca Veneta 1896. I locali che la ospitano sono situati al civico 2 di via Ragno (angolo Corso Porta Reno).

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Operativa la nuova Sede Staccata di ROVIGO

Dall’8 giugno scorso è operativa nel pieno centro storico di Rovigo la nuova Sede staccata di Banca Veneta 1896.

 

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PSD - Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento

Si avvisa la Gentile clientela che, a decorrere dal 1° marzo 2010, entra in vigore il Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE (Payment Services Directive), nota come “PSD”.

 

La PSD – nel tentativo di uniformare su scala europea i servizi di pagamento garantendo maggiore velocità, sicurezza e trasparenza – trova applicazione con riferimento ai principali strumenti di pagamento (bonifici, RID, Ri.Ba, carte di pagamento in genere, bollettini bancari, ecc.) in ambito nazionale o disposti da/verso Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in euro o in altre divise dei citati Paesi. Sono invece  esclusi i servizi che si basano su titoli cartacei (assegni, effetti cambiari, vaglia, traveller’s cheque, ecc.).

 

I servizi di pagamento che già dal 1° marzo 2010 sono interessati dalla nuova normativa sono i bonifici e le carte di pagamento (bancomat, carta di credito e carte prepagate).

 

Diversamente, invece, le novità relative all’operatività connessa agli Incassi Commerciali (Ri.Ba, RID, Mav, Bollettini Bancari, ecc.) entreranno in vigore entro il 5 luglio 2010, non appena saranno definite nel dettaglio le procedure e gli accordi interbancari sul tema. Sarà nostra cura pertanto fornire quanto prima alla clientela informazioni di maggiore dettaglio.

 

Riassumiamo di seguito le principali novità che interessano tutta la clientela a partire dal 1° marzo 2010:

 

Informazioni sui pagamenti effettuati e ricevuti

 

La PSD impone alle Banche obblighi di trasparenza durante tutta l’esecuzione dell’operazione di pagamento: sia nella fase precedente all’operazione sia in quella successiva, il cliente viene informato dalla Banca su tutti i dettagli relativi all’operazione (data valuta di addebito e di accredito, spese, ecc). Pertanto, il cliente può richiedere, con cadenza mensile, la stampa gratuita della lista dei movimenti presso la Filiale di riferimento.

 

Bonifici

 

IBAN obbligatorio e abolizione delle vecchie coordinate bancarie: i pagamenti devono essere eseguiti in conformità all’identificativo unico di conto che per i bonifici è il codice IBAN. Pertanto, non è più possibile eseguire bonifici nazionali sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie.

E’ importante quindi che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l’esatto IBAN del beneficiario ponendo la massima attenzione nell’indicazione dello stesso ai propri debitori.

 

Tempi di esecuzione: i bonifici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa hanno tempi certi di esecuzione; in particolare - se denominati in Euro – possono essere eseguiti entro una giornata operativa. Fino al 1° gennaio 2012 sarà possibile concordare contrattualmente un termine di esecuzione diverso, che non può comunque superare le tre giornate operative se il bonifico è disposto su canali telematici e le quattro giornate operative se il bonifico è disposto mediante ordine cartaceo.

 

Termini di ricezione (c.d. cut off): la PSD stabilisce il momento da cui far decorrere il calcolo dei tempi di esecuzione (data di ricezione). Tale data corrisponde al momento in cui il cliente dispone/consegna l’ordine di bonifico. La Banca ha stabilito come momenti limite della giornata operativa (cut off) oltre i quali gli ordini si considerano ricevuti la giornata operativa successiva, i seguenti:

-          ore 14.00 per gli ordini disposti tramite canali telematici;

-          ore 15.30 per gli ordini di pagamento disposti con modalità cartacee.

 

Disponibilità dei fondi e data di valuta di accredito: per i bonifici in accredito la data di disponibilità dei fondi e la data valuta riconosciuta al beneficiario devono coincidere sempre con la data in cui è avvenuto l’accredito dei fondi sul conto della Banca; in altre parole non sono più applicabili i c.d. “stacchi valuta” sugli importi ricevuti.

 

Valuta di addebito: per i bonifici in addebito, la data valuta coinciderà sempre con la data di addebito contabile.

 

Abolizione della data di valuta antergata: non è più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto del beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine (prassi della cosiddetta valuta “antergata”). In altre parole, le Banche non hanno più la possibilità di anticipare la data valuta del beneficiario; al massimo possono, su richiesta, far sì che il beneficiario ottenga la stessa data valuta del giorno della disposizione, attraverso la predisposizione di un bonifico urgente da eseguire nella stessa giornata operativa in cui viene preso in carico l’ordine, ma con maggiori oneri economici per il pagatore.

 

Abolizione della data valuta fissa per il beneficiario:  viene abolita la data valuta fissa per il beneficiario. Pertanto, per garantire una ben precisa data valuta al beneficiario, considerati i tempi certi per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, il pagatore può concordare con la Banca alternativamente:

 

-          la data di esecuzione del bonifico, ossia la data in cui sarà eseguito il bonifico addebitando il conto dell’ordinante;

 

-          la data valuta della banca del beneficiario, ossia la data in cui viene accreditata la banca del beneficiario ed entro la quale quest’ultima garantirà la messa a disposizione dei fondi.

 

Nel calcolo dei termini si dovrà, inoltre, tenere conto di eventuali giornate non operative indicate nei fogli informativi.

 

 

Ad esempio, ipotizzando che un cliente abbia concordato con la Banca tempi di esecuzione pari a due giorni operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine, qualora il cliente stesso intendesse disporre un termine per l’accredito al beneficiario nel giorno 27 del mese di riferimento, dovrà indicare quale “data di esecuzione richiesta” il giorno 25 oppure quale “data valuta banca beneficiario” il giorno 27, avendo però cura di disporre il pagamento al massimo entro il 25 del mese di riferimento.

 

Pertanto, ogni cliente (rientrante nella categoria delle imprese o microimprese) dovrà valutare le tipologie di pagamento utilizzate (pagamento fornitori, pagamento stipendi, ecc.) e quindi verificare se gli attuali tempi di preparazione, autorizzazione e trasmissione degli ordini siano coerenti con le esigenze di puntualità di accredito ai beneficiari.

 

Carte di pagamento

 

Con le nuove regole il cliente avrà maggiore tutela per contestare operazioni non autorizzate effettuate mediante la carta di pagamento: infatti, dal momento dell’addebito, il cliente (rientrante nella categoria dei consumatori o delle microimprese) può disconoscere un’operazione fino a 13 mesi dall’addebito. Tale disposizione non è derogabile, salvo per i clienti che non rientrano nelle predette categorie dei consumatori o delle microimprese.

Il personale della Banca rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

 

 

BANCA VENETA 1896

Credito Cooperativo delle Province

di Verona e Rovigo

 

 

Legenda

consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

micro-impresa

L'impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

impresa

L'impresa che non rientra nella categoria della micro impresa

 

Guida alla PSD - Le nuove regole dei Servizi di Pagamento